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Articolo 45 (Disposizioni in materia di salute).

Per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, a decorrere dal 2020, il limite di spesa sarà riportato al valore del 2011. In pratica, è ipotizzabile un incremento della spesa per gli acquisti di prestazioni dal privato accreditato per un valore aggiuntivo di circa 150 milioni.