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con la Delibera in oggetto la Giunta Regionale ha deliberato

1) di approvare gli Allegati 1 - “Presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera per persone con disabilità”, L’Allegato 2 “Tipologia degli interventi di riabilitazione residenziale extraospedaliera - Criteri di eleggibilità e di accesso” e Allegato 3 “Articolazione del personale e minuti di assistenza”;

2) di modificare ed integrare la DGRC 7301 del 31/12/2001, ridefinendo i “Presidi di riabilitazione estensiva dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” di cui alla citata DGRC 7301/2001, come “Presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”, secondo quanto integralmente indicato nell’Allegato 1 del presente provvedimento;

3) di modificare quanto previsto al paragrafo 2.2 “Tipologia degli interventi di riabilitazione” del documento allegato alla DGRC 482/2004 che, per effetto del provvedimento in oggetto, non è applicabile con riferimento alle Unità di cure di riabilitazione RD1 intensive ed estensive;

4) di espungere dall’Allegato A al DCA 154/2014, per effetto del provvedimento in oggetto, i requisiti organizzativi relativi alle prestazioni in Residenziale Base (ex Internato), Residenziale Medio livello assistenziale (ex Internato medio livello riabilitativo), Residenziale Alto Livello assistenziale (ex Internato alto livello riabilitativo);

5) di confermare, per i presidi di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliera, i medesimi requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale di cui al Regolamento 1 del 22 giugno 2007 relativi alle strutture erogatrici di attività di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78, nelle more dell’approvazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 55 del 5.7.2018;

6) di confermare il fabbisogno programmato indicato nella tabella 80 del DCA 83/2019 di posti letto a livello aziendale per la riabilitazione estensiva extraospedaliera (ora RD1 estensiva) e intensiva RD1;

7) di stabilire che il fabbisogno programmato con DCA 83/2019 di posti letto a livello regionale per la riabilitazione intensiva extraospedaliera (RD1 intensiva) può essere soddisfatto, secondo le modalità di cui all’Allegato 2, con l’attivazione di offerta da parte di soggetti, prioritariamente e nell’ordine, attraverso: 7a. la trasformazione dei posti letto ex art. 26 accreditati e accreditati in eccesso in corso di riconversione non ancora conclusa nell'ambito di un eventuale aggiornamento di accordo di riconversione già sottoscritto, per un numero massimo di posti letto tra quelli già accreditati o accreditati in eccesso. 7b. Posti letto già autorizzati come Presidio di riabilitazione residenziale estensiva ex art. 26 Legge 833/78, nei limiti del fabbisogno residuo di riabilitazione intensiva (RD1 intensiva).