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La Legge 05.08.2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”), ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. 502/1992, con riferimento in particolare all’accreditamento e alla contrattualizzazione delle strutture private.

La Legge 5.8.2022, n. 118 ha previsto all’art. 15, attraverso l’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, che la stipula dei contratti tra le Aziende sanitarie e i soggetti accreditati sia subordinata all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

La medesima Legge n. 118/2022 ha, inoltre, modificato il comma 7 dell’art. 8-quater, d.lgs. 502/1992, disponendo che, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con D.M. Salute 19.12.2022.

Come ribadito dal Consiglio di Stato, la disposizione di cui all’art. 8-quinquies, comma 1-bis, D.Lgs. 502/1992, così come introdotto dalla Legge n. 118/2022, detta i criteri da seguire ai fini della stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate "… mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare” - ma non impone che, nelle more dell’adeguamento alla nuova normativa, debbano necessariamente essere stipulati “nuovi contratti”.