Con l'atto in oggetto la Giunta Regionale ha deliberato:
1. di APPROVARE i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025, esposti nell’Allegato A – Relazione Tecnica;
2. di APPROVARE i conseguenti conteggi dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare in via definitiva a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2024, esposti per branca e per ASL negli Allegati da n. 1 a n. 3;
3. di RINVIARE a successiva delibera, da adottarsi entro 30 giorni, l’approvazione degli schemi contrattuali che le ASL competenti per territorio dovranno predisporre per confermare o modificare i contratti già stipulati per l’esercizio 2024 ai sensi della DGRC n. 800/2023 - in via provvisoria - inserendo gli importi dei limiti di spesa definitivi per l’esercizio 2024 di cui agli Allegati alla delibera in oggetto, nonché per stabilire i limiti di spesa 2025 provvisori, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato A – Relazione Tecnica;
4. di PRECISARE:
4.1. che la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura privata accreditata è subordinata alla sottoscrizione da parte della stessa dello specifico contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n 502/1992 e s.m.i. con la ASL nel cui territorio è ubicata, e non può eccedere i limiti di spesa stabiliti nella delibera in oggetto e riportati nel citato contratto;
4.2. che i limiti di spesa assegnati a ciascuna struttura privata hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della ASL territorialmente competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell’ambito del limite massimo di spesa prefissato dalla delibera in oggetto;
4.3. che, in particolare, gli elenchi delle strutture private esposti negli allegati alla delibera in oggetto non costituiscono titolo di accreditamento delle stesse, essendo formulati per esigenze di calcolo dell’onere massimo derivante dai tetti di spesa; pertanto, le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio non sono esentate dal verificare lo stato dell’accreditamento di ciascuna struttura privata e, se del caso, dal rifiutare la stipula del contratto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed ogni addebito di prestazioni con oneri a carico del SSR;
5. di PRECISARE che i volumi massimi di prestazioni, fissati per il 2024 e confermati, in via provvisoria, per il 2025 dal presente provvedimento, rientrano nel fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, recentemente aggiornato per gli esercizi 2024 e 2025 dalla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024.