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BURC n. 21 del 07/04/2025

Nella Relazione Tecnica (Allegato A)

viene precisato tra l'altro che "per le branche della Dialisi, della Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), della Radioterapia e della Medicina Fisica e Riabilitazione (FKT), le prestazioni sanitarie, erogate a far data dal 01/06/2025, saranno ammesse ai successivi controlli per la remunerazione delle stesse, a condizione che sia stata registrata la loro erogazione sul Sistema CUP Sinfonia”, con la ulteriore specificazione che l’erogazione deve essere avvenuta “in data non anteriore alla loro prenotazione”, valida per tali branche con esclusione di quella di Laboratorio di Analisi".

In generale, poi, si precisa che le strutture private accreditate sono tenute: “a mettere e mantenere a disposizione del Sistema CUP SINFONIA il 100% delle proprie agende digitali, configurate con flag Online=SI, ovvero, visibili e prenotabili oltre che dagli operatori della struttura, anche tramite tutti gli altri canali: APP, Portale CUP, Farmacie, ecc., per tutte le prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese (in sola visibilità) quelle la cui prenotazione è riservata dalle disposizioni vigenti agli operatori della struttura privata: follow up, utenti residenti in altre regioni, STP ed ENI; è tenuta, altresì, ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali per classi di priorità e ad effettuare la presa in carico dell’utente per le prestazioni relative ai follow-up”. Mentre per le branche della Dialisi, della Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), della Radioterapia e della Medicina Fisica e Riabilitazione (FKT), tale obbligo riguarda la sola visibilità delle agende: “La struttura privata è tenuta a mettere e mantenere a disposizione del Sistema CUP SINFONIA il 100% delle proprie agende digitali - in sola visibilità - per tutte le prestazioni oggetto del contratto; è tenuta, altresì, ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali per classi di priorità e ad effettuare la presa in carico dell’utente per le prestazioni relative ai follow-up”.

Si sottolinea, poi, che negli articoli del contratto, riguardanti il debito informativo delle strutture private accreditate, è stato evidenziato l’obbligo di alimentare, in tutti i flussi informativi che li prevedono, anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico. Il completo ed esatto adempimento di questa disposizione è particolarmente rilevante per assicurare la corretta alimentazione del FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico ai sensi dei DM 22 maggio 2022 e 9 settembre 2023 e, pertanto, la sua inosservanza può costituire giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento, come per le prestazioni con oneri a carico del SSR.

Per chiarezza e trasparenza, la delibera “immediatamente esecutiva”, che il Direttore Generale di ciascuna ASL è chiamato ad adottare prima della stipula dei contratti entro il 30/04/2025 (e che, si ricorda, viene espressamente richiamata nella premessa dei contratti medesimi), dovrà specificare tutti i passaggi svolti nel determinare gli importi dei limiti di spesa definitivi 2024 e provvisori 2025.